La certificazione del contratto di co.co.co.

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2015, a partire dal 25 giugno 2015 non risulta più obbligatoria l’indicazione del progetto nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Nell’attuale quadro normativo, tali forme di collaborazione faranno riferimento all’art. 409 del c.p.c.
La presenza di un progetto in una co.co.co. non deve intendersi come vietata, ma non ne costituisce più elemento qualificante.
A fronte della eliminazione del progetto, l’art. 2, co. 1, del D. Lgs. n. 81/2015 ha introdotto una “presunzione di subordinazione” quando sono tutti contemporaneamente presenti i seguenti elementi: esclusiva personalità della prestazione; continuatività della prestazione; prestazione organizzata dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Il datore di lavoro potrebbe valutare di far certificare il contratto, al fine di porre temporaneamente inefficace qualsiasi atto che presupponga una qualificazione del contratto diversa da quella certificata.
Tale effetto può essere superato esclusivamente attraverso una successiva differente valutazione del giudice al quale il legislatore non può sottrarre la qualificazione dei rapporti finalizzata al riconoscimento dei diritti che ne conseguono.